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Art.18 della Legge 20.5.1970 n.300 (Statuto dei lavoratori) (1) Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art.7 della legge 15 luglio 1966 n.604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art.2 della legge predetta o annulla il liceniziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. (2) Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art.2121 del Codice Civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto. (3) La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. (4) Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art.22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. (5) L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art. 178 del Codice di procedura civile. (6) L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. (7) Nell'ipotesi di licenziamento di lavoratori di cui all'art.22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. Dunque, quali sono i punti centrali di questo articolo? Esso innovava soprattutto intorno a questi punti: a) Il licenziamento ingiustificato diventava annullabile (direttamente dal giudice, senza dunque ricorso a conciliazione o collegi arbitrali) b) Il danno derivato al lavoratore doveva essere risarcito, con somma pari ad almeno 5 mensilità c) Veniva determinato un obbligo di reintegrazione (che naturalmente non era sempre attuabile con facilità, in pratica).
La reintegrazione, negli anni seguenti Inutile nasconderlo, la norma fu una grande conquista per i lavoratori. Già nei primi anni '70 ricordo molti interventi dei famosi 'pretori d'assalto', che non esitavano a tagliar corto sulle possibili ragioni del datore di lavoro e regolarmente davano soddisfazione al lavoratore licenziato perfino con la procedura di urgenza. Ripetiamo, il clima di quegli anni favorì questi interventi, la cui 'ratio' fu comunque riconosciuta da tutti. Gli anni '80 (e ancor più gli anni '90) introdussero una maggiore severità di controllo sul 'giusto motivo', arrivando talvolta a riconoscerlo quando le ragioni addotte dal datore di lavoro sembravano avere un fondamento che impediva la reintegrazione. Qui il clima, essendo più immerso in un'ottica del cambio più diffuso di occupazione, ebbe meno scrupoli 'garantisti' ed esercitò dunque un maggiore equilibrio nel valutare le ragioni di entrambe le parti. Sbaglia dunque chi ancora oggi sostiene che le controversie vengono decise sempre in favore del lavoratore licenziato. Questo era vero nei primi dieci anni di applicazione dello Statuto. Poi divenne meno facile, quella reintegrazione. Dunque, sorge l'esigenza di vedere come ci si comportava e come ci si comporta teoricamente ancora oggi se la giusta causa non c'è. Il licenziamento, oggi In sintesi, oggi viene ammesso soltanto il licenziamento per giusta causa (cui abbiamo già accennato) o per giustificato motivo (casi di furto, danneggiamento macchinari, condotta grave nel posto di lavoro, ecc. oppure esigenza dell'impresa che appaia non ovviabile in altro modo). Se giustificata causa/motivo non c'è, o si applica lo Statuto art.18 (se ricorrono le condizioni soggettive di applicabilità) o se questo non è applicabile si fa ancora ricorso alla legge 604, con l'ovvio ricorso suppletivo al Codice Civile per tutte quelle fattispecie che non risultino già previste da quelle due leggi o che risultino carenti. C'è infine il licenziamento per motivi discriminatori, cioè sociali/politici/religiosi, che è sempre invalido per via dell'insieme di disposizioni contenute nello Statuto. Le presenze all'ultimo sciopero generale Che l'ultimo sciopero generale abbia fatto registrare soprattutto blocco di servizi pubblici (scuole, posta, trasporti) è cosa assolutamente irrazionale, poichè sia gli impieghi della pubblica amministrazione sia i contratti sono già regolati e garantiti da testi unici, regolamenti interni e contratti collettivi (non aziendali o privati), oltre che da leggi dello Stato. Avrebbero dovuto bloccarsi più che altro i lavoratori di aziende private o dipendenti del settore terziario, che più degli altri vengono esposti a contratti-capestro o fogli a termine poco garantiti (nel senso della stabilità). La cifra di partecipazione è stata imponente, ma questo sciopero ha dato agli osservatori anche sensazioni non proprio rassicuranti. In questo 2002 tra girotondi e sangiovannate si scende molto facilmente in piazza, ma in questa piazza si sentono pochi discorsi completi sulle riforme e sul futuro. Non vedo leader della sinistra che discutano un progetto, non vedo un'opposizione seria al governo. Se si considera che questi discorsi non vengono fatti neppure nei posti di lavoro, si ha uno strano fenomeno. La gente si forma un'idea semplicemente dalla lettura dei quotidiani. Lo sappiamo, ormai... perché sono quelli che telefonano alla rassegna-stampa del mattino o della sera ripetendo pari pari cose che hanno imparato dai quotidiani. Le cambiano, poi. Questo è il guaio. Abbiamo visto parecchi manifestanti che sventolavano un foglio del giorno (in un senso o nell'altro), mostrando che più di quello non avevano recepito. Questo è un fenomeno preoccupante per il popolo della sinistra. Trent'anni fa avevano l'Unità dentro la giacca. Oggi che quel giornale ha perso l'esclusiva ciascuno si procura ciò che crede, e io anziché una libertà ci ho visto una grande dispersione, che non aiuta la chiarezza di idee. In fondo è la confessione di quello che diceva. 'Perdonatemi, ho votato Berlusconi, ho sbagliato, nella vita si sbaglia'. Un tempo gli operai non votavano la destra 'per sbaglio', Insomma anche da questo misuriamo i tempi. Idee vaganti e poco chiare significano 'sconfitta elettorale'. Non si tratta di avere leader carismatici, quanto di recuperare ciascuno un senso delle proprie posizioni e affermarle in un contesto pubblico. Se ancora si crede in qualcosa... Pubblicato il 22 aprile 2002, ripubblicata il 19 marzo 07 come link dall'INFO dell'autore |
Introduzione Cominciamo con l'introdurre la questione, con parole molto semplici. In questa pagina parliamo di licenziamento da parte del datore di lavoro. Per farlo dobbiamo risalire alle origini dei provvedimenti che hanno stabilito con legge o con accordi sindacali una tutela per il lavoratore ingiustamente licenziato, garantendogli la possibilità di una reintegrazione o almeno di un risarcimento in denaro. Non dobbiamo andare molto indietro nel tempo, perché è soltanto nel secondo dopoguerra che si apprestarono consistenti garanzie in difesa dei lavoratori. Fino al 1970 principio generale nella disciplina dei licenziamenti era stato l'art. 2118 del Codice Civile, ma nei 20 anni precedenti l'autonomia collettiva (=contrattazione sindacale nel settore dell'industria) aveva già previsto alcune procedure per un tentativo di conciliazione tra le parti. In particolare c'era stato un accordo del 1965, che prevedeva questo tentativo tra propria associazione sindacale e associazione imprenditoriale, e in subordine la possibilità di costituire un collegio di conciliazione e arbitrato (a condizione che l'azienda avesse più di 35 dipendenti). Se il collegio riconosceva l'ingiustificato motivo, aveva capacità di emettere il solito lodo arbitrale per obbligare l'azienda alla reintegrazione, e se questa non avesse adempiuto entro tre giorni veniva condannata al pagamento di una penale. Tutti questi interventi furono conseguenze di un clima sociale dell'epoca. Questo clima, come ben sa chi ha studiato le nostre pagine, si arroventa nel 1965-66, con le prime manifestazioni di piazza di un certo spessore e le prime istanze di rivendicazione. In questo settore, la legge più importante dell'epoca fu la Legge 604 del 15 luglio 1966. Ma il problema di quegli anni era: cosa si intende per giusto motivo di licenziamento? Questo interrogativo sarebbe poi rimasto aperto, al pari di tanti altri che hanno abitato un diritto come quello italiano, che è stato probabilmente il più 'ritoccato' e il più ricco di giurisprudenza in Europa. Nessuna altra nazione occidentale ha codici e commenti tanto sterminati come quelli del lavoro in Italia. Per lo più si intese attribuire a quell'espressione il significato di 'motivo che comportasse la impossibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro, anche in via provvisoria' (secondo la nozione dell'art.2119 del Codice civile). La legge 604 parlava all'art.3 di 'notevole inadempimento degli obblighi contrattuali' oppure di ragioni oggettive 'inerenti all'attività produttiva'. A metà degli anni '60, in coincidenza con l'aumento della produzione e del lavoro nelle fabbriche, al settore imprenditoriale si contrapposero sindacati forti, anche per via di un numero rilevante di tesserati. A questi però mancava ancora una normativa organica e completa, e ogni volta che nascevano controversie sembrava che il Codice Civile o le leggi parziali non bastassero più. Si arrivò così, per una lenta pressione sindacale nel mondo politico, alla formazione di una legge apposita, lo 'Statuto dei lavoratori'. Questo, regolando tutta la materia del rapporto di lavoro per operai e impiegati, entrò anche in questa disciplina (dei licenziamenti) appunto con l'art.18 (integralmente riportato nella colonna a sinistra), che si applicava per imprese e aziende con più di 15 dipendenti (in caso contrario restava in applicazione il Codice civile, in combinazione con la legge 604). Per continuare la lettura, è consigliabile prima la conoscenza del testo dell'art.18, pubblicato a sinistra.
Lo scontro sociale, in corso dallo scorso novembre 2001 In novembre il ministro del Lavoro, Maroni, e lo stesso Berlusconi annunciano di voler 'sospendere' le garanzie previste dall'art.18. L'intervento viene chiamato legge-delega di riforma dello Stato sociale, da attuarsi secondo la procedura dell'art.76 Costituzione. Un paio di conferenze-stampa spiegano i motivi della riforma. il governo intende rendere più flessibile il mercato del lavoro, agevolando ciò che in gergo si chiama 'turn-over'. Il ragionamento è questo: se c'è gente che risulta in più o che non è più necessaria nelle grosse imprese, è dannoso mantenere per queste persone il posto di lavoro, mentre si potrebbe rendere i movimenti da un luogo o da un settore a un altro più rapidi e liberi in maniera da agevolare chi il lavoro non ha e lo sta cercando. Il governo intende sperimentare un nuovo sistema che non 'addormenti' lavoratore e mercato in situazioni troppo lunghe e stagnanti. Il ragionamento sembra ineccepibile, ma da subito mi chiesi che relazione vi fosse con la materia dell'art.18. In sostanza si tratterebbe di mettere in relazione cifre attuali dell'occupazione (in quanto migliorabili con decreti-legge) con eventuali esuberi o cause di licenziamento in corso che non sono comunque in numero tale da rendere il mercato del lavoro 'ingessato', come all'inizio vorrebbe far credere il governo. I giovani poi entrano già con contratti a tempo determinato o contratti di formazione che non rientrano nello Statuto se non per cose marginali. Intuendo la mala parata Tiziano Treu e Giuliano Amato per conto dell'Ulivo si mettono a studiare un progetto alternativo di Statuto, che definiscono 'dei nuovi lavori'. Si arriva alle prime forti tensioni dopo Capodanno, quando i sindacati - non ancora convinti dell'esigenza di uno sciopero generale - annunciano soltanto di voler scrivere a Ciampi (che brutta mania). Il 9 gennaio il ministro in una intervista accusa Cofferati, leader della CiGL, di tenere un comportamento ostile e denigratorio con gli iscritti nei riguardi del governo. Il giorno dopo è già tempesta. I leader sindacali rispondono che 'mancano le condizioni per un dialogo e che stando così le cose sarà scontro, con tempi non certamente brevi'. E' il primo segnale di rottura, nel cammino di quello che ormai viene chiamato da tutti 'confronto con le parti sociali'. Era da molti anni che non si registrava un clima così acceso e una tensione così alta e priva di 'punti di incontro'. Lo scontro ha però un effetto iniziale molto paradossale: CGIL, CISL e UIL sembrano ricompattarsi, cosa che non si aveva anche questa da molto tempo. La sensazione è che siano soprattutto i toni decisi del governo a provocare uno scontro a cui ogni giorno le parti assegnano un loro termine (si va dal bonario 30 giorni al più lungo 60). Nello scontro si inserisce il capo dello Stato che (fuori dalle competenze previste dalla Costituzione) convoca dapprima il ministro e poi i leader sindacali. La cosa non produce alcun effetto: entrambe le parti presentano a Ciampi le loro motivazioni, ed entrambi dicono: 'Il dialogo riprende solo se l'altro fa dietro-front'. In questa fase dilaga la parola 'stralcio', cosa che mi incuriosisce non poco. Questa parola esisteva ma non aveva mai avuto una vita sua (si può dire che nessuno la abbia mai usata). Improvvisamente le parti anziché dire 'eliminazione', 'accantonamento' o 'soppressione della modifica all'art.18' parlano tutte di 'stralcio sull'art.18'. 'Stralciate l'art.18 e noi trattiamo', ripetono le parti sociali. Per almeno una settimana si va avanti con parole di variazione su alcuni temi, come in una sinfonia di Brahms a lungo ritoccata. Predomina il gergo del 'regina reginella quanti passi devo fare...'. Tutti infatti si parla (soltanto) di passi indietro, che si richiedono alla controparte ma che si afferma di non poter fare per proprio conto. Al massimo - si dice - potremmo accordare alcuni aggiustamenti. Improvvisamente, la Uil si dissocia dall'unità iniziale e sembra scegliere una linea più morbida delle altre due. Ma il 29 gennaio molti non resistono e sfilano con cartelli e slogan contro il governo. La cosa si ripete a metà febbraio con 100.000 giovani in piazza S.Giovanni a Roma. Cofferati ha proposto alle altre due confederazioni la risposta estrema dello sciopero generale, sul quale però i segretari della Cisl e della Uil non sono ancora convinti. Intanto anche il ministro Bossi è intervenuto squalificando a più riprese la lealtà della Cgil. Il balletto si arricchisce di nuovi protagonisti. Siamo al 16 febbraio, e dal 3 gennaio in pratica non c'è stata quasi sosta nelle accuse e nelle ripicche quotidiane. A fine febbraio è il premier a fare un ultimo tentativo con una proposta di pausa nei negoziati e con un'alternativa-indennità ai licenziati (che la dice lunga sulle reali intenzioni), ma Cofferati (diversamente dagli altri due) rilancia e proclama una manifestazione nazionale per il 23 marzo e uno sciopero generale in aprile. Pezzotta gli resiste e si dichiara turbato, nel corso di un drammatico confronto pubblico ai primi di marzo. Ma qualche giorno dopo si allinea e annuncia anche lui di aderire a uno sciopero generale fissato per metà aprile. Il ministro cede un pochino e il 7 marzo quasi a rilanciare dice: 'Non preoccupatevi, ora riscriviamo tutto, e vedrete che torniamo a dialogare'. Ma le parti sociali ormai non gli credono più e il 12 marzo il confronto si chiude definitivamente nella constatazione reciproca della impossibilità di dialogare. Marzo è il mese dei girotondi. Dall'altra parte Berlusconi inaugura una nuova strategia: ricevere come ospiti premier europei, coi quali far vedere - attraverso colloqui o addirittura protocolli - che il governo intende lanciare una nuova stagione per il mercato del lavoro e che questo significa 'Europa'. Lo fa dapprima con Tony Blair, stilando un foglio generico e pieno semplicemente di intenti. Poi con Schroeder, al quale decanta il nuovo corso dell'economia nazionale. E' un assaggio delle visite di aprile, che porteranno il cavaliere a 'rapidi amori' con l'Europa dell'est, trattata con visite 'mordi-e-fuggi' all'insegna del sorriso e della propaganda (apparentemente di successo, perché gli altri ci stanno, e sappiamo tutti che la politica è fatta soprattutto di apparenze). A metà marzo, i dadi (dello scontro sociale) sono tratti. E il 23 marzo si vedrà a Roma uno scenario mai visto prima, con milioni di manifestanti in piazza. Non cambierà neppure con la solidarietà generale espressa per l'assassinio di Biagi, poiché gli uni - a parole - si rivolteranno ancor più con gli altri. Osservo che, in tutta questa tormentata vicenda. 1) E' mancata chiarezza su cosa precisamente propone il governo. I giornali stessi sono stati vaghi, non informando con chiarezza su quale sia il contenuto della riforma proposta dal governo. Una legge può essere abrogata oppure modificata con leggi successive che la integrino o la superino in alcune disposizioni. Se si fa un decreto questo non può che essere temporaneo e deve indicare a quali categorie di lavoratori si rivolge. Se tutto questo era indicato perché non è stato presentato per esteso all'opinione pubblica? 2) E' mancata correttezza anche da parte dei sindacati, che hanno espresso i loro buoni motivi, ma non hanno spiegato neppure loro agli iscritti gli esatti termini della questione, col risultato che erano veramente soltanto 3 su 10 gli scioperanti che conoscevano almeno in teoria i motivi dello sciopero generale. Non solo. Nessuna delle tre confederazioni ha espresso proposte alternative o comunque la volontà di discutere concretamente qualcosa attorno a un tavolo. La sensazione è che abbiano paura, che il loro sia un timore preventivo che un allargamento possa poi preludere a una vera e propria rivoluzione 'liberista' che taglierebbe fuori gli strati meno qualificati e meno protetti. Insomma, sono passati quasi sei mesi in 'valzer di parole e di accuse' e nessuno da una parte o dall'altra ha fatto una conferenza-stampa o si è presentato a qualche microfono per dire: 'Ecco, lo Statuto dei lavoratori prevedeva questo, noi diciamo che questo e quell'altro non vanno, e proponiamo le seguenti riforme. punto primo, punto secondo, punto terzo ecc.ecc." Possibile che nessuno di questi signori in sei mesi abbia pensato di spiegare al popolo italiano quali sono gli esatti termini della contesa e cosa si vuole sostituire a ciò che si vuole sospendere? Certi giorni, sotto le rigide formule dello scontro ('Noi andiamo avanti'/ 'Nessun dialogo senza stralcio') sembra di scorgere le parole d'ordine dei protagonisti di una commedia teatrale di Dario Fo in cui i personaggi si sfidano col 'grammelot' o con gli 'slogan'. E così quella porta è rimasta chiusa, anche se i protagonisti ogni tanto facevano vedere (a spettatori passivi) di aprirla, mentre ciò che provocavano era solo un cigolìo passato il quale la porta si richiudeva immediatamente. Capisco i sindacati, nel senso che se fossi in loro avrei detto le stesse cose. Non capisco il governo, nel senso che se fossi il ministro del Lavoro avrei fatto una riforma completamente diversa (premettendo, come in genere faccio, che laddove le cose non vanno male è meglio non intervenire perché si rischia di fare ancora peggio). Ora, ricostruire le posizioni del governo non è difficile. Da quella parte si dice: le norme di 30 anni fa sono un ostacolo al libero procedere del mercato, che non può arrestarsi a sovvenzionare lavoratori poco utili o in esubero soltanto perché un giudice si mette dentro le loro tasche vuote e sventolando l'art.18 obbliga l'imprenditore che non ha più bisogno di loro a riprenderli. Si dice ancora: quelle norme sono vetero-sindacalismo non più in linea con l'attuale situazione, che vede una larga parte di lavoro nero e irregolare mescolato a nuove professioni che rendono necessaria una elasticità dei contratti e perfino della mentalità. Sono versioni moderne di un antico 'antisindacalismo' borghese che ora per esprimersi trova nel nuovo mercato semplicemente un rafforzamento dialettico e basta. Ne è dimostrazione proprio l'atteggiamento della Confindustria, che arriva a giudicare perfino 'timide' le proposte del governo. Da quella parte, purtroppo, non sono stati ancora affrontati dei problemi pratici e concreti: a) Le sfide vere oggi non sono più con i sindacati. Essi intervengono in fasi soltanto consultive e preliminari rispetto a cause intercorrenti con le aziende. Le sfide vere sono con le leggi e con i giudici che decidono quelle cause che si vorrebbe regolare. Certo che esiste ancora la concertazione, ma i problemi di questa disciplina oggi passano pochissimo per via sindacale e molto più per via direttamente giudiziaria oppure imprenditoriale se la struttura di lavoro possiede dirigenti all'altezza. Oggi gli imprenditori sono giovani e usano parlare, verificare personalmente. Un tempo le assemblee all'interno delle fabbriche erano importantissime e centrali. Oggi se ne fanno poche e molti non vi partecipano neppure. Sei mesi di 'scontro a parole', senza esaminare cifre e fenomeni veri e propri, non servono. b) Quelle cifre dicono che ogni anno ci sono in media 2.000-2.500 lavoratori al massimo che incappano in quel tipo di vertenza col datore di lavoro. Questa cifra, considerate le dimensioni enormi del lavoro irregolare e invisibile, è come una goccia nell'oceano. Non ha nessuna influenza sul flusso complessivo di entrate e sul livello dell'occupazione. Dunque, diciamo che è quantomeno 'inadeguato' allineare le esigenze di riforma con un paio di migliaia di lavoratori 'a rimorchio' di imprese che non li vogliono. Non dico che siano fenomeni estranei rispetto all'andamento dell'occupazione, ma sono troppo limitati per fare 'arenare' una riforma globale sul tavolo dei pruriti sindacali. c) Quelle cifre dicono poi che i lavoratori che potenzialmente potrebbero ricadere in quel rischio non sono più di qualche milione, compresi quelli a termine o addirittura 'i senza contratto' (tutelati anch'essi allo stesso modo!). Tutti questi lavoratori, a qualsiasi categoria appartengano, hanno già una grandissima tutela in Italia da parte delle nostre leggi. Il risultato è che la loro situazione - a parte pensione e contributi - non aggrava né complica il mercato, poiché se il contratto scade o gli viene rinnovato oppure cambiano necessariamente occupazione mentre se lavorano in nero (potendo farla franca) hanno di che campare senza neppure rischi di licenziamento. Il cosiddetto 'lavoro sommerso' è un'anomalia dell'economia, non una categoria ordinaria che risponda a leggi economiche. Ma un'anomalia che comunque funziona. Esso incide soltanto nel senso che rende occulta rispetto alla contabilità una parte immensa delle economie nazionali, ma non toccando la normativa dello Statuto non pone i protagonisti su un piano di rivendicazione che possa 'ingessare' il mercato. Questo viene bloccato semmai da lavoratori in sovrannumero, lavoratori senza una specializzazione (mentre gli imprenditori richiedono specializzati che non si trovano), persone che riescono a sforare i limiti di età per essere entrate in età matura nel posto di lavoro, e altre categorie che costituiscono non un'anomalia come sostiene il governo ma un lusso che molte aziende non possono permettersi. Ecco il vero problema. Siccome queste categorie non possono essere licenziate ma non potranno esserlo neppure con la riforma (salvo che qualcuno le snidi nei vari luoghi) si resta con un nulla di fatto, dal punto di vista del risultato globale. Giustamente rappresentanti delle Regioni hanno fatto notare l'incongruenza di una delega che anziché esercitarsi su ambito locale e decentrato - come sarebbe fisiologico - costruisce teoremi su base centralizzata. Solo le Regioni possono sapere molte di quelle cifre. Solo le Regioni possono misurare concretamente le esigenze di una riforma del lavoro. C'è poi la questione non indifferente dell'intervento giudiziale. Qualsiasi operatore del diritto capisce che neppure la riforma potrebbe impedire a un giudice di intervenire per dichiarare la nullità di un licenziamento, poiché se questo per ipotesi facesse... la Corte Costituzionale la rimanderebbe indietro per ovvi motivi (garanzie, dignità lavoratori, contrasto con molti articoli della Costituzione). L'Europa stessa, a parte un paio di paesi nordici, non mi pare che esca dalla solita alternativa: o reintegrazione o indennità. Si tratta di un settore talmente assoggettato a diritti dell'individuo che metterlo in discussione è quantomeno un azzardo, oltre al suo potenziale di conflittualità sociale. Dunque diciamo che sommati tutti questi motivi il governo si è messo in un vicolo cieco. La ventilata sospensione dell'art.18, anche se fosse attuata, non avrebbe conseguenze rilevanti per il sistema in senso globale. Già ora, se fossero mediamente un milione i lavoratori che vanno in pensione o cambiano attività ogni anno, non ci sarebbero problemi. Sono quelli che cambiano ad assicurare già un minimo impulso a un mercato che si voglia flessibile. Su questa cifra di base non si può giocare più di tanto. Se anche il governo proponesse un'indennità a suon di milioni, è difficile che 'lavoratori parassitari' o con la mentalità impiegatizia accettino di levarsi dallo stipendio. P.S.: Questo articolo fu scritto prima della risoluzione della vertenza di cui si parla. Essa fu risolta con un accordo finale accettato dalle confederazioni sindiacali ma non dalla CGIL, che si ritirò dal tavolo delle trattative (secondo noi sbagliando) e non firmò l'intesa raggiunta ai primi di luglio 2002. Essa fu chiamata 'Patto per l'Italia' e in merito all'art.18 dello Statuto ha stabilito una sospensione per tre anni. Da tutto quanto abbiamo scritto si ricaverà la portata davvero irrisoria di questa sospensione, che influisce leggermente sui diritti di chi lavora (che sono comunque garantiti ugualmente) ma non sulla mobilità del lavoro e sulla crescita della occupazione. Lo scontro con la CGIL mai fu sanato. Per coloro che non lo sapessero, l'autore di Memoriale è laureato in diritto del lavoro con la tesi 'Rapporto tra legge e contratto collettivo'. Vedete come è bello scoprirlo quando è il caso o il momento, senza stilare quelle orribili schede-elenco? |